Falsa Malattia
La falsa malattia o l’infortunio pongono in essere un grave inadempimento del lavoratore, talmente grave da pregiudicare il rapporto di fiducia con l’azienda stessa, che può intimare la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.
Con l’acquisizione di documenti che accertino in modo inequivocabile che la condotta del lavoratore non è compatibile con l’attestazione del certificato medico, si può intervenire con il licenziamento per giusta causa, questo perché, anche il medico attestante, potrebbe esser stato forviato dalla simulazione della malattia o infortunio da parte del lavoratore e ciò fa sì che venga a mancare il rapporto di fiducia tra le parti.
Si specifica peraltro, che sulla base di quanto sentenziato della Corte di Cassazione (Corte Cass. Sez. lav. sent. n. 20090/2015) tali comportamenti sono: “lesivi del vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro subordinato (…) il lavoratore assente per malattia e/o infortunio viola l’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro nel momento in cui l’attività extra-lavorativa svolta risulta incompatibile con lo stato di infermità dichiarato tanto da essere indice di simulazione o tale da peggiorare o rallentare il processo di guarigione” per cui, l’attestazione redatta dal medico curante può essere contestata se il lavoratore ha comportamenti incompatibili con la patologia dichiarata e le prove documentano lo stato di buona salute.
Tali indagini non devono essere necessariamente basati su accertamenti sanitari contrari a quelli dichiarati, ma si basano su considerazioni inappellabili, data dalla condotta del lavoratore (ad esempio ore di shopping o di allenamenti o di lavoro alternativo svolto dal lavoratore in malattia per febbre), che invece dovrebbe osservare tutte le precauzioni che possano favorire il rientro a breve termine sul posto di lavoro.
Si precisa che l’infortunio si differenzia dallo stato di malattia perché avvenuto durante l’orario lavorativo o comunque infortunio in itinere (incidente subìto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro) evidenziamo che, a differenza della comune malattia, i lavoratori infortunati non sono soggetti alle visite fiscali, rendendo dunque l’eventuale controllo, da parte del datore di lavoro, più difficoltoso.